Sez. 2, Sentenza n. 3036 del 15/03/1995 (Rv. 491179 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Nullità - Rinnovazione della citazione nulla anteriormente alla dichiarazione di nullità - Valida costituzione del rapporto processuale - Decorrenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE
Qualora una citazione nulla, per inosservanza dei termini di comparizione, sia stata rinnovata, prima della declaratoria della nullità, su iniziativa dell'attore o per ordine del giudice, il rapporto processuale si costituisce validamente con decorso dalla notificazione del nuovo atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)