Sez. 2, Sentenza n. 341 del 24/01/1977 (Rv. 383884 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - CONTENUTO- NULLITA-RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE PRIMA DELLA DECLARATORIA DI NULLITA - RAPPORTO PROCESSUALE - VALIDITA - RINNOVAZIONE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO IN PRECEDENZA ESEGUITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - CONTENUTO- NULLITA-RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE PRIMA DELLA DECLARATORIA DI NULLITA - RAPPORTO PROCESSUALE - VALIDITA - RINNOVAZIONE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO IN PRECEDENZA ESEGUITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora una citazione nulla, per inosservanza dei termini di comparizione, sia stata seguita, prima della declaratoria di detta nullita, da una rinnovazione della citazione medesima, su iniziativa dell'attore o dietro ordine del giudice, il rapporto processuale si costituisce validamente con decorso dalla notificazione del nuovo atto introduttivo, senza necessita di rinnovare l'iscrizione a ruolo eseguita in base all'atto nullo. (V 79/74, mass n 367610; (V 546/73, mass n 362580).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)