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Sez. L, Sentenza n. 12817 del 06/06/2014 (Rv. 631186 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro prestato in favore di soggetti (nella specie gruppi parlamentari) aventi autonoma personalità ma comuni interessi economici - Sussistenza di un unico rapporto di lavoro - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Una pluralità di soggetti aventi autonoma personalità (nella specie, gruppi parlamentari), ma comuni interessi economici, possono essere considerati unitariamente, quantomeno sotto il profilo economico, nel caso in cui lo stesso lavoratore abbia prestato attività alle loro dipendenze, ove sia configurabile, tra i datori di lavoro, un legame tale da far ritenere costituito fra gli stessi un complesso unitario, nell'ambito del quale, pur con la formale distinzione dei rapporti di lavoro, sia in concreto sussistita una continuità sostanziale dell'originario contratto di prestazione d'opera subordinata, con una fittizia successione del soggetto datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)