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Sez. 2, Sentenza n. 395 del 14/01/1993 (Rv. 480266 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale | Limitazioni sulla proprietà esclusiva - Opponibilità agli acquirenti dei singoli appartamenti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480266-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale

Il regolamento di condominio, qualora abbia natura contrattuale (in quanto accettato da tutti i condomini), può imporre restrizioni anche ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti dell'edificio di loro esclusiva proprietà. Tali limitazioni vincolano anche gli acquirenti dei singoli appartamenti, indipendentemente dalla trascrizione, qualora essi nell'atto di acquisto, facendo espresso riferimento al regolamento, dimostrino di esserne a conoscenza e di accettarne il contenuto (nella specie la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che la clausola del regolamento, richiamato negli atti di acquisto, che faceva divieto di effettuare qualunque modifica o variazione esterna all'edificio, costituiva titolo per l'esclusione del diritto di sopraelevazione riconosciuto al proprietario del l'ultimo piano dall'art. 1127 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)