Sez. 5 - , Sentenza n. 45372 del 18/10/2019 Ud. (dep. 07/11/2019) Rv. 276991 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione di beni di provenienza illecita - Bancarotta fraudolenta - Configurabilità - Natura fungibile ovvero infungibile dei beni - Irrilevanza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, sia che si tratti di beni fungibili, e quindi confusi nel patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei creditori, sia che si tratti di beni infungibili, e quindi formalmente distinti dal patrimonio del fallito, atteso che, in quest'ultimo caso, il curatore, che ne assume la disponibilità, ha l'obbligo di restituirli agli aventi diritto e la condotta distrattiva, rendendo impossibile la restituzione, genera a carico della procedura l'obbligo di pagarne il controvalore ai titolari. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di fallimento di una società, è irrilevante che i beni illecitamente acquisiti dall'amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patrimonio della fallita, per essere poi distratti in favore dello stesso amministratore o di terzi).(Conf. Sez. 5, n.13937/86, Rv. 174561-01).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)