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Sez. 3, Sentenza n. 9402 del 23/09/1996 Ud. (dep. 05/11/1996) Rv. 206719 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Fanghi di depurazione - Utilizzazione in agricoltura - Mancanza di autorizzazione - Reato a "soggettività ristretta".
Stato
decisa il 1996-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206719-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura senza autorizzazione, pur non essendo "proprio", è una contravvenzione a "soggettività limitata", poiché il termine "chiunque" - di cui al quarto comma dell'art. 16 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 - è specificato dalla disciplina amministrativa, che delimita la fascia dei destinatari ai produttori, detentori, trasportatori, gestori degli impianti di condizionamento fino agli utilizzatori in attività proprie o di terzi (art. 8 primo comma e terzo comma; art. 9 primo comma del citato decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)