Sez. 3, Sentenza n. 28484 del 11/04/2003 Ud. (dep. 03/07/2003) Rv. 225381 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisico-chimiche-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo) sono sottoposte oltre che alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sui rifiuti, stante la espressa clausola di salvezza contenuta negli artt. 8 e 16 del citato decreto n. 99 (sia pure con riferimento al previgente D.P.R. n.915 del 1982).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99 art. 16, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)