Sez. 2, Sentenza n. 2767 del 09/11/1977 Ud. (dep. 11/03/1978) Rv. 138268 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
In base al principio del libero convincimento del giudice, la chiamata di correita, anche se successivamente ritrattata, puo assumere decisivo valore probatorio, se sia accompagnata da elementi di riscontro che ne confermino la veridicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)