diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 162 del 10/01/1991 (Rv. 470429 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - In genere | Impresa di assicurazione - Dipendente - Domanda di pagamento di spettanze retributive - Assoggettamento dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa - Incidenza sull'individuazione dell'organo giurisdizionale munito di cognizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470429-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - In genere

Con riguardo alla controversia promossa dal dipendente di un'impresa di assicurazioni, per conseguire, fra l'altro, la condanna di detta datrice di lavoro al pagamento di spettanze retributive, l'assoggettamento di quest'ultima a liquidazione coatta amministrativa non può implicare difetto, nemmeno temporaneo, della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla procedura amministrativa contemplata per la formazione del passivo dagli artt. 207-209 della legge fallimentare, trattandosi di situazione che non incide sull'individuazione dell'organo giurisdizionale munito di cognizione su quella domanda, ma rileva solo sotto il diverso profilo dell'eventuale improponibilità od improcedibilità della domanda stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)