Sez. 1, Sentenza n. 301 del 18/01/1982 (Rv. 417995 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITÀ ELETTRICA IN VIA NON ESCLUSIVA NÈ PRINCIPALE - BENI ORGANIZZATI RELATIVI - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITÀ ELETTRICA IN VIA NON ESCLUSIVA NÈ PRINCIPALE - BENI ORGANIZZATI RELATIVI - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Qualora la nazionalizzazione di azienda elettrica riguardi un complesso di beni organizzati, pertinenti ad impresa svolgente attività elettrica in via non esclusiva né principale, e, quindi, la Determinazione dell'indennizzo vada effettuata in base a stima, a norma dell'art. 5 n. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, la stima medesima deve essere condotta, in base all'art. 3 del d.P.R. 25 febbraio 1963 n. 138, attraverso una valutazione diretta dello indicato complesso di beni, utilizzando pure le scritture contabili al 31 dicembre 1960 e non, pertanto, attraverso il criterio esclusivamente contabile del capitale netto, rettificato con i coefficienti previsti dal n. 2 del citato art. 5, anche in considerazione della Mancanza di un distinto bilancio "elettrico" nelle società esercenti diverse attività industriali. (Conf 728/80, mass n 404176).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)