Sez. 1, Sentenza n. 728 del 30/01/1980 (Rv. 404176 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - NAZIONALIZZAZIONE RIGUARDANTE UN COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI PERTINENTI AD IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITA ELETTRICA IN VIA NON ESCLUSIVA NE PRINCIPALE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - NAZIONALIZZAZIONE RIGUARDANTE UN COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI PERTINENTI AD IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITA ELETTRICA IN VIA NON ESCLUSIVA NE PRINCIPALE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Qualora la nazionalizzazione di azienda elettrica riguardi un complesso di beni organizzati, pertinenti ad impresa svolgente attivita elettrica in via non esclusiva ne principale, e, quindi, la Determinazione dell'indennizzo vada effettuata in base a stima, a norma dell'art 5 n 4 della legge 6 dicembre 1962 n 1643, la stima medesima deve essere condotta, in base all'art 3 del DPR 25 febbraio 1963 n 138, attraverso una valutazione diretta dell'indicato complesso di beni, utilizzando pure le scritture contabili al 31 dicembre 1960, e non, pertanto, attraverso il criterio esclusivamente contabile del capitale netto, rettificato con i coefficienti previsti dal n 2 del citato art 5, anche in considerazione della Mancanza di un distinto bilancio 'elettricò nelle societa esercenti diverse attivita industriali. (V 3224/72, mass n 361022; (V 1173/70, mass n 346767).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)