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Sez. 5, Sentenza n. 2698 del 25/02/2002 (Rv. 552488 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Potere del giudice di avvalersene - Limiti.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552488-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi, come la determinazione del valore corrente degli immobili (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria regionale che, in una controversia concernente l'avviso di accertamento in rettifica del valore di alcuni immobili ai fini dell'imposta di registro, aveva confermato la decisione dei primi giudici, facendo riferimento alla conoscenza personale, da parte degli stessi, del valore degli immobili, situati nel loro territorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)