Sez. 3, Sentenza n. 8744 del 27/06/2000 (Rv. 538086 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozioni di fatto ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - Estremi.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il "notorio", al quale allude il secondo comma dello art. 115 cod. proc. civ., è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione e non può quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto del fatto stesso, però non decisivo, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni conoscenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)