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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019 (Rv. 654019 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Riconoscimento della pensione di anzianità e condanna generica al pagamento dei ratei e delle differenze dovute - Titolo esecutivo - Esclusione - Interpretazione extratestuale - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654019-02

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)