Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016 (Rv. 640565 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Riconoscimento della pensione d'invalidità e condanna al pagamento delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico - Titolo esecutivo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)