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Sez. 3, Sentenza n. 1657 del 01/06/1968 (Rv. 333452 - 01)

COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO- MOTIVO DEDOTTO A BASE DELL'ECCEZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUCIBILITA IN PROSIEGUO DI MOTIVI DIVERSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333452-01

COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE D'INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO- MOTIVO DEDOTTO A BASE DELL'ECCEZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUCIBILITA IN PROSIEGUO DI MOTIVI DIVERSI - ESCLUSIONE.*

Il motivo posto a sostegno dell, eccezione d, incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell, eccezione e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita nello art 38 cpc, vincola l'attivita del giudice e quella della parte che l, ha dedotto, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi diversi da quelli formulati dalla parte nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, ne alla parte e dato proporre, nel corso del giudizio, motivi nuovi rispetto a quelli prospettati in limine o a questi apportare alcuna modificazione. Conforme alla sentenza n.1730-66, massima n.323370. Conforme alla sentenza n.180-68, massima n.331038.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)