Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 12/09/1970 (Rv. 347162 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - RILEVABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DI MOTIVI DIVERSI DA QUELLI ADDOTTI DALLA PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - RILEVABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DI MOTIVI DIVERSI DA QUELLI ADDOTTI DALLA PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice nel senso che questi non puo rilevare motivi diversi da quelli formulati dalla parte. Tale vincolo opera soltanto per la pronuncia declinatoria e non anche per quella affermativa della Competenza, a sostegno della quale ben puo il giudice rilevare ed addurre 'ex officiò i motivi che la giustificano. (V 3289'68, mass n 336257 1657'68, mass n 333452).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)