Sez. 3, Sentenza n. 28 del 05/01/1981 (Rv. 410415 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - STATO DI DISAGIO PREESISTENTE O CONTEMPORANEO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONE - AGGRAVAMENTO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - STATO DI DISAGIO PREESISTENTE O CONTEMPORANEO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONE - AGGRAVAMENTO.*
L'urgente ed improrogabile necessita, che legittima la cessazione della proroga legale della locazione, ai sensi dell'art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253, puo configurarsi anche in relazione ad uno stato di disagio preesistente o contemporaneo alla Costituzione del rapporto ma che, per il lungo protrarsi nel tempo ed ancorche sopportato, sia divenuto insostenibile e tale da rendere indilazionabile l'esigenza di rimuoverlo. (Conf 687/79, mass n 396846).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)