diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1507 del 13/02/1991 (Rv. 470901 - 01)

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni | In genere - Dichiarazione annuale - Avviso di rettifica - Irrogazione di sanzione pecuniaria - Pendenza del termine per la definizione in via breve dell'infrazione - Invalidità della sanzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470901-01

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni

Qualora l'avviso in rettifica della dichiarazione annuale, in tema d'I.V.A., irroghi anche una pena pecuniaria, la circostanza che sia ancora pendente il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale, concesso al contribuente per la definizione in via breve dell'infrazione (artt. 57 e 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), non determina di per sè l'invalidità di detta sanzione, che resta caducata ed assorbita solo se ed in quanto il contribuente medesimo si avvalga di quella facoltà.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)