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Sez. 1, Sentenza n. 6366 del 06/06/1995 (Rv. 492703 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - TERMINI | Pendenza del termine di cui all'art. 58, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per la definizione in via breve - Contribuente sottoposto a procedura concorsuale - Notificazione da parte dell'amministrazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni e insinuazione al passivo del credito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492703-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - TERMINI

La pendenza del termine di cui all'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 per la definizione in via breve di violazione della disciplina dell'I.V.A. non preclude all'amministrazione finanziaria, nel caso in cui il contribuente sia sottoposto ad una procedura concorsuale, di notificare l'atto di irrogazione della sanzione e di far valere il relativo credito nella sede concorsuale, salva la caducazione della pretesa dell'amministrazione nel caso di legittimo e tempestivo esercizio della facoltà di definizione da parte del privato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)