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Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004) Rv. 230276 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - difensore - atti cui ha diritto di assistere - deposito | Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230276-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - difensore - atti cui ha diritto di assistere - deposito

L'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 del cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada, gli esiti dell'alcooltest effettuato dalla polizia giudiziaria, nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)