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Sez. 4, Sentenza n. 43376 del 22/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 226033 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - DEPOSITO | Violazione dell'obbligo - Nullità - Esclusione- Fondamento - Fattispecie relativa ad esami ematici effettuati dalla polizia giudiziaria.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226033-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - DEPOSITO

L'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione invero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178 lett. c. cod.proc.pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore <<al momento>> del compimento dell'atto processuale (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada, gli esiti degli esami ematici effettuati dalla polizia giudiziaria in base all'art. 354, comma terzo, cod. proc. pen., nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 366, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)