Sez. 2, Sentenza n. 301 del 05/02/1971 (Rv. 349795 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA IN GENERE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - RISULTATO NEGATIVO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - RICONOSCIMENTO GIUDIZIARIO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA - DALLA CHIUSURA DELLA FASE AMMINISTRATIVA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA IN GENERE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - RISULTATO NEGATIVO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - RICONOSCIMENTO GIUDIZIARIO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - INTERESSI SUGLI ARRETRATI - DECORRENZA - DALLA CHIUSURA DELLA FASE AMMINISTRATIVA.*
A norma dell'art 2 secondo comma della legge 5 febbraio 1957, n 18, nel caso in cui, dopo l'esito negativo della procedura amministrativa, abbia luogo la condanna giudiziale dell' INPS a corrispondere la pensione, gli interessi legali sulle somme spettanti all'assicurato decorrono dalla data di reiezione della domanda di pensione, e cioe dalla data in cui si chiude la procedura amministrativa, perche solo in tale momento quella domanda puo considerarsi respinta. (V 1092'69 mass 339614' 110'69 mass 337991).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)