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Sez. U, Sentenza n. 7315 del 09/12/1986 (Rv. 449373 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - ECCEZIONE DI COMPROMESSO PER ARBITRATO IRRITUALE - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449373-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - ECCEZIONE DI COMPROMESSO PER ARBITRATO IRRITUALE - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di compromesso per arbitrato irrituale non attiene alla giurisdizione del giudice adito, né quindi introduce una questione deducibile con istanza di regolamento preventivo, atteso che il suddetto compromesso, comportando un mandato agli arbitri per la definizione della lite tramite un negozio di accertamento o transazione direttamente riconducibile alla volontà dei mandanti, si traduce in un ostacolo all'esame nel merito della domanda per effetto di rinuncia convenzionale all'Azione, ma non interferisce sul potere giurisdizionale di statuire sulla domanda medesima, né, in particolare, implica un'improponibilità assoluta di essa, configurabile nella diversa ipotesi della Mancanza nell'ordinamento di una norma o principio astrattamente idonei a tutelare la posizione fatta valere in giudizio. (V 6344/84, mass n 437942; (V 5837/84, mass n 437517).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)