Sez. 2 - , Sentenza n. 29923 del 30/12/2020 (Rv. 660119 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - IN GENERE | Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - IN GENERE
L'art. 1415, comma 2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta dichiarato risolto, con sentenza passata in giudicato, un contratto preliminare di compravendita, i promissari acquirenti non avessero più alcun interesse a far dichiarare la simulazione di un successivo preliminare di compravendita stipulato dalla promittente venditrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)