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Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 21/02/2007 (Rv. 595405 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595405-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

L'art. 1415, secondo comma, cod. civ., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C., in virtù dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso, rigettando la domanda nel merito diretta all'accertamento della simulazione dell'acquisto di un appartamento proposta dagli eredi di un promissario acquirente nei confronti di un successivo diverso acquirente, dal medesimo proprietario, dello stesso immobile che aveva agito nei loro riguardi in rivendicazione, sul presupposto che essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto, quali subentrati al "de cuius", soltanto verso il promittente venditore, con il quale era stato unicamente instaurato il rapporto, al fine dell'ottenimento del trasferimento dell'immobile o del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, così rimanendo irrilevante per gli stessi che la successiva vendita con l'attore agente in rivendicazione fosse o non avvenuta realmente, poiché nessun pregiudizio giuridicamente apprezzabile poteva esserne per loro derivato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)