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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26587 del 12/12/2011 (Rv. 619942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | CERTALEX - Comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale - Genericità - Conseguenze - Illegittimità della sospensione dei lavoratori - Possibilità di richiedere giudizialmente la condanna al pagamento della retribuzione piena - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223, e 5, commi 4 e 5, della legge 20 maggio 1975 n. 164. Ne consegue che tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5 com. 4, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5 com. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)