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Sez. L, Sentenza n. 13240 del 09/06/2009 (Rv. 608936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale - Assoluta genericità - Conseguenze - Illegittimità della sospensione dei lavoratori - Sanatoria in conseguenza dell'effettività del confronto tra organizzazioni sindacali e datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all' individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione - nella specie, individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" - tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'irrilevanza di capitoli di prova, intesi a dimostrare la conoscenza, da parte delle associazioni sindacali, nel corso dei numerosi incontri avuti con la parte datoriale, del piano di ristrutturazione e dei criteri di scelta dei lavoratori, e la loro disponibilità ad esaminare meccanismi di rotazione).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)