Sez. 3, Sentenza n. 2355 del 17/08/1973 (Rv. 365697 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - DOVERI DELLA PA - SINDACATO DELL'AGO - LIMITI - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI - DOVERI DELLA PA - SINDACATO DELL'AGO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Anche ove esiste un potere discrezionale della pubblica amministrazione, l'attivita di questa deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, che tale potere conferisce, ma anche nel rispetto della norma primaria del neminem laedere. Pertanto, fuori di ogni Sindacato del giudice ordinario dell'uso del potere discrezionale, e sempre consentito accertare la sussistenza di un comportamento colposo, che determinando la lesione di un diritto, comporti la responsabilita della pubblica amministrazione. (nella specie, il proprietario di un magazzino invaso dalle acque provenienti dalla fogna pubblica in occasione di un violento temporale, chiedeva la condanna del comune al risarcimento dei danni. I giudici del merito, ritenuto che l'amministrazione comunale, col restringere l'ampiezza del condotto della fogna per farvi passare alcune tubature, aveva commesso un grossolano errore ed una manifesta imprudenza, in quanto aveva reso la fogna insufficiente a smaltire le acque piovane che, in occasione di eccezionali precipitazioni atmosferiche, entravano in pressione nel condotto stesso, avevano accolto la domanda. La SC ha respinto il ricorso dell'amministrazione, enunciando i principi di cui in massima). (V 800/73, mass n 363058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)