Sez. 3, Sentenza n. 7214 del 06/08/1996 (Rv. 499004 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) | Procedimento di liberazione di immobile da ipoteca - Diritto a chiedere la liberazione - Provvedimento del presidente del tribunale concernente la sussistenza di tale diritto - Natura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE)
Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso del procedimento di liberazione dell'ipoteca, non si limiti a pronunciare sulle modalità di svolgimento del procedimento stesso, bensì decida sulla questione, sollevata da uno dei creditori iscritti, concernente la sussistenza del diritto di chiedere la liberazione, costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione suscettibile di pregiudicare definitivamente la posizione delle parti. Pertanto, nei suoi confronti, non essendo esperibile alcun altro specifico rimedio, è ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2890, Cod. Civ. art. 2891, Cod. Proc. Civ. art. 792, Cod. Proc. Civ. art. 795, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)