diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 29/05/2015 (Rv. 635584 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati sensibili - Comunicazione, da parte di una P.A. ad altra, di dati riguardanti la salute - Mancata esclusione di dati clinici irrilevanti per il buon esito del procedimento - Illiceità del trattamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635584-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di protezione dei dati personali, costituisce illecito trattamento di dati sensibili l'avvenuta comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico ad un altro, della copia integrale del verbale relativo all'accertamento sanitario eseguito dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta della parte interessata volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla necessaria valutazione medico legale circa l'idoneità all'impiego, altri suoi dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi ed agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché ad informazioni anamnestiche, tra cui quelle relative all'infezione da HIV dalla stessa precedentemente contratta, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, da omettere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. A, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. L, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 112 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)