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Sez. L, Sentenza n. 1010 del 23/01/2003 (Rv. 559929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Fondamento - Obbligo del procuratore costituito di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Rilevanza ai fini del decorso del termine per impugnare - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, atteso che i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati "perentori" dall'art. 326 cod. proc. civ., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio studio (evento peraltro non imprevedibile), restando a carico dell'istante il rischio di non poter rispettare detto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)