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Sez. L, Sentenza n. 13524 del 15/09/2003 (Rv. 566857 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica tempestivamente tentata presso il domicilio dichiarato del procuratore - Esito negativo dovuto al trasferimento e alla omessa comunicazione da parte del procuratore - Incidenza sulla validità ed efficacia della notificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566857-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

I termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati come perentori dall'art. 326 cod.proc.civ., si inquadrano nell'istituto generale della decadenza, e pertanto decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che tali termini non restano sospesi, né vengono interrotti, per la necessità di reperire il nuovo recapito del destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio domicilio e che, ove la notificazione dell'impugnazione presso il domiciliatario non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto domiciliatario al luogo indicato dall'istante, il tentativo di notifica - pur tempestivamente effettuato - non produce alcun effetto giuridico, e la notifica deve ritenersi inesistente, e di conseguenza non suscettibile di alcuna sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)