Sez. L, Sentenza n. 22397 del 10/12/2012 (Rv. 624566 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Cessazione dell'attività commerciale - Provvedimento di cancellazione adottato dalla commissione provinciale dai relativi elenchi per cessazione attività - Natura - Atto dichiarativo e retroattivo - Efficacia nei confronti dell'INPS - Conseguenze - Revoca immediata della pensione - Eventuale versamento ulteriore di contributi - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Il provvedimento adottato dalla commissione provinciale di cancellazione dagli elenchi degli esercenti attività commerciali per cessazione attività, la cui conoscenza di fatto è equivalente alla formale comunicazione, costituisce atto tipicamente dichiarativo e retroattivo, ed esso, indipendentemente dalla sua validità ed efficacia nei confronti dell'interessato, vincola l'INPS impegnandolo all'immediata revoca della pensione; né alcuna rilevanza può essere attribuita all'eventuale versamento di contributi, giacché la sopravvenuta mancanza di iscrizione presso l'Albo non consente di considerare il periodo successivo alla cancellazione valido ai fini previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 10, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)