Sez. L, Sentenza n. 17790 del 07/08/2006 (Rv. 591830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Cessazione dell'attività artigianale o commerciale - Provvedimento di cancellazione adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato dai relativi elenchi per cessazione attività - Validità - Atto tipicamente dichiarativo e retroattivo - Effetti nei confronti dell' interessato - Notifica della cessazione ai fini della cancellazione dal relativo elenco - Necessità ai fini previdenziali - Esclusione - Immediata revoca della pensione - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Il provvedimento adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cancellazione dai relativi elenchi per cessazione attività, la cui conoscenza di fatto ben può considerarsi equivalente alla formale comunicazione, costituisce atto tipicamente dichiarativo e retroattivo ed esso, indipendentemente dalla sua validità ed efficacia nei confronti dell'interessato, vincola l'INPS impegnandolo all'immediata revoca della pensione, né alcuna rilevanza può essere attribuita all'eventuale versamento di contributi giacché la sopravvenuta mancanza di iscrizione presso l'Albo delle attività artigiane non consente di considerare il periodo successivo alla cancellazione valido ai fini previdenziali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto prive di rilevanza probatoria le risultanze testimoniali in merito allo svolgimento di attività artigianale in epoca successiva alla cancellazione sul presupposto che, quand'anche vi fosse stato effettivo esercizio, essa era privata da ogni validità ai fini previdenziali dall'avvenuta cancellazione dall'Albo degli esercenti attività artigianale, la cui permanente iscrizione, per il numero di anni prescritti dalla legge, costituiva presupposto indefettibile per il godimento e la conservazione del trattamento pensionistico).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)