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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018 (Rv. 648453 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Proposta di concordato preventivo - Credito incluso nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. - Successivo fallimento dell’imprenditore - Confessione stragiudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648453-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2708, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)