diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014 (Rv. 633149 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito del fallito - Quietanza rilasciata da quest'ultimo - Valore confessorio nei confronti del fallimento - Esclusione - Valore di documento probatorio del pagamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633149-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2708, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)