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Sez. 6, Sentenza n. 11902 del 23/03/1990 Ud. (dep. 29/08/1990) Rv. 185194 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - OMESSA INDICAZIONE DEL MUTAMENTO - NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ - DOCUMENTO PROVENIENTE DA COMUNITÀ TERAPEUTICA E PRODOTTO AL DIBATTIMENTO - NOTIZIA CERTA DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185194-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - OMESSA INDICAZIONE DEL MUTAMENTO - NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - LEGITTIMITÀ - DOCUMENTO PROVENIENTE DA COMUNITÀ TERAPEUTICA E PRODOTTO AL DIBATTIMENTO - NOTIZIA CERTA DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE.*

L'omesso assolvimento da parte dell'imputato dell'Onere di indicare, ai sensi dell'art. 171, quarto comma cod. proc. pen., il mutamento d del domicilio, comporta - una volta constatata da parte dello ufficiale giudiziario l'impossibilità di eseguire la notifica (nella specie, dell'estratto della sentenza contumaciale) nel domicilio dichiarato, per il trasferimento del notificando per località sconosciuta - che la notifica stessa debba essere eseguita, come prescrive l'ultimo comma del già menzionato art. 171, mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Nè la semplice produzione al dibattimento di documento proveniente dalla comunità terapeutica attestante l'avvenuto inserimento dell'imputato in una casa di recupero può di per sè costituire notizia certa del trasferimento della sua abitazione o della sua attività nel luogo ove ha la Sede quella comunità e pertanto giustificare che la notifica debba essere colà disposta. (V mass n 183038; (V mass n 182779).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)