diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1236 del 08/04/1999 Cc. (dep. 13/05/1999) Rv. 213480 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Istanza di archiviazione formulata dal pubblico ministero in assenza del preventivo avviso ex art.408, 2 comma, cod.proc.pen. - Decreto di archiviazione del G.I.P. sull'istanza irritualmente formulata - Violazione del diritto di opposizione ex art.410 cod.proc.pen - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213480-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Allorché sia già in corso la fase della procedura camerale, successiva ad opposizione alla richiesta di archiviazione ex art.410 cod. proc. pen., è irrituale l'introduzione, da parte del pubblico ministero, di altra richiesta di archiviazione(relativa ad altri soggetti, coinvolti nel medesimo procedimento penale, e per i quali la persona offesa intenda avanzare specifica opposizione) di cui non sia stata neppure notificato il preventivo avviso ex art.408, 2 comma, cod. proc. pen. Poiché in detta ipotesi non si consente alla parte offesa, all'uopo utilizzando il termine di dieci giorni di cui all'art.408, 3 comma, cod.proc.pen, di formulare la propria opposizione con istanza motivata di prosecuzione delle indagini, il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P., anche con riferimento alla nuova e diversa richiesta aggiuntiva del pubblico ministero, risulta adottato per detta parte in violazione del diritto di opposizione ex art.410 cod.proc.pen. e la nullità insanabile che lo vizia può essere azionata con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)