Sez. 2, Sentenza n. 120 del 09/01/1998 Cc. (dep. 09/02/1998) Rv. 210452 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Ricorso per cassazione - Limiti di proponibilità: violazione dell'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Il decreto di archiviazione è ricorribile in cassazione in caso di nullità per violazione del contraddittorio allorché sia stata violata la disposizione dell'art. 408, comma secondo cod. proc. pen. e, quindi, preclusa l'opposizione ex art. 410 stesso codice; nullità che può ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 125, comma quinto cod. proc. pen. in relazione al comma primo della stessa norma, cui fa espresso e tassativo richiamo l'art. 409, comma sesto cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)