Sez. 1, Sentenza n. 3565 del 12/11/1974 (Rv. 372081 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PRONUNCIA DEL DECRETO - NULLITA DI QUEST'ULTIMO - POTERI E FACOLTA DEL CREDITORE OPPOSTO - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PRONUNCIA DEL DECRETO - NULLITA DI QUEST'ULTIMO - POTERI E FACOLTA DEL CREDITORE OPPOSTO - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA.*
L'accertamento che il decreto ingiuntivo e stato emesso fuori dei casi consentiti dalla legge comporta, nel giudizio di opposizione, la declaratoria della sua nullita, ma non impedisce al creditore opposto, sostanzialmente attore nel detto giudizio, di avvalersi di tutte le facolta che gli spettano come in ogni altro giudizio di cognizione. Egli puo, percio, a norma e nei limiti stabiliti negli artt 183 e 184 cod proc civ, rettificare la domanda precisata nel suo ricorso e modificare la causa petendi, in quanto la sua modificazione rientra nei limiti di una emendatio libelli. (V 1986'74, mass n 370229; 3136'73, mass n 366924).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)