Sez. 2 - , Sentenza n. 27096 del 15/11/2017 (Rv. 646069 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Omessa segnalazione operazioni finanziarie sospette - Termine ex art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Ricezione del verbale della Guardia di Finanza da parte del Ministero Economia e Finanze - Sussistenza - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’illecito, il momento dal quale decorre il termine previsto dall’art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione coincide, in via normale, ove non sia necessario compiere ulteriori attività istruttorie o valutative e non sia rilevato un immotivato ritardo nella fase precedente, con la data di ricezione del verbale della Guardia di Finanza da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)