Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 29/02/2016 (Rv. 638804 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Decreto di omologazione - Mezzo di impugnazione - Regime intercorrente tra il d.l. n. 35 del 2005 e il d.lgs. n. 169 del 2007 - Implicita abrogazione dell'originario art. 183 l.fall. - Esclusione - Conseguenze - Appellabilità del decreto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
L'impugnazione del decreto di omologazione di un concordato preventivo depositato dopo l'emanazione del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, va proposta con l'appello, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non potendosi ritenere implicitamente abrogato l'originario art. 183 l.fall., limitatamente a tale mezzo di impugnazione, per incompatibilità con l'art. 180 l.fall., nella versione introdotta dal d.l. n. 35 del 2005. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007, che ha limitato l'applicabilità della nuova disciplina, contenente anche la modifica del citato art. 183 e l'introduzione del reclamo in luogo dell'appello, alle procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)