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Sez. 1, Sentenza n. 25737 del 15/11/2013 (Rv. 628472 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Decreto di omologazione - Mezzo di impugnazione - Regime intecorrente tra il d.l. n. 35 del 2005 e il d.lgs. n. 169 del 2007 - Implicita abrogazione dell'originario art. 183 legge fall. - Esclusione - Conseguenze - Appellabilità del decreto.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628472-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, dopo il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, l'impugnazione del decreto di omologazione va proposta con l'appello, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non potendosi ritenere implicitamente abrogato l'originario art. 183 legge fall., limitatamente a tale mezzo di impugnazione, per incompatibilità con l'art. 180 legge fall., nella versione introdotta dal d.l. n. n. 35 del 2005, come, peraltro, confermato dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007, che ha limitato l'applicabilità della nuova disciplina, contenente anche la modifica del citato art. 183 e l'introduzione del reclamo in luogo dell'appello, alle sole procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente al 1° gennaio 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 16 com. 6, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)