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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2690 del 05/02/2018 (Rv. 647335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Rigetto dell'istanza di ricusazione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione -Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647335-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza poiché, pur avendo natura decisoria, non contiene né una statuizione sulla competenza, né un provvedimento di sospensione del giudizio, avendo ad oggetto esclusivamente la sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale decisione difetta anche di definitività essendo suscettibile di riesame nel corso del processo in quanto il vizio causato dall'incompatibilità del giudice ricusato può convertirsi in motivo di nullità della sentenza da far valere in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)