Sez. 1, Ordinanza n. 1978 del 01/02/2005 (Rv. 578973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice, a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., non è impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza, atteso che, per un verso, siffatto provvedimento, pur avendo natura decisoria, difetta tuttavia del necessario carattere di definitività, e che, per altro verso, la pronuncia sulla competenza, (ove pure) contenuta in un tale provvedimento, è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un simile provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)