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Sez. 6, Sentenza n. 21625 del 19/05/2026 Ud. (dep. 11/06/2026) Rv. 290111-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Circostanze aggravanti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290111-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

La sospensione del procedimento con messa alla prova, in ragione del rinvio ai delitti enumerati dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. effettuato dal disposto dell'art. 168-bis cod. pen., è applicabile anche nel caso in cui siano state contestate circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale. (Fattispecie in cui era stato contestato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art. 339, comma secondo, cod. pen.).

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 339 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)