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Sez. U, Sentenza n. 36272 del 31/03/2016 Cc. (dep. 01/09/2016) Rv. 267238 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati per cui è consentita la messa alla prova - Criteri di individuazione - Pena edittale massima - Individuazione - Aggravanti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267238-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)