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Sez. 5 - , Sentenza n. 11589 del 04/05/2021 (Rv. 661338 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Omessa presentazione da parte del contribuente delle dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono - Definizione agevolata dell'imposta - Disapplicazione di tale norma - Fondamento - Contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C 132/06 della Corte di Giustizia - Effetto.
Stato
decisa il 2021-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661338-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, va disapplicato - perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE - l'art. 9 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata con conseguente riespansione dei poteri di accertamento dell'Ufficio.

Decreto Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)