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Sez. 5, Sentenza n. 2915 del 07/02/2013 (Rv. 625270 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Previsione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Omessa presentazione da parte del contribuente delle dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono - Definizione agevolata dell'imposta - Disapplicazione di tale norma - Fondamento - Contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C 132/06 della Corte di Giustizia - Effetto - Impedimento alla realizzazione di una quasi esenzione fiscale.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625270-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, va disapplicato - perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE - l'art. 9 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, in quanto l'accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell'evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)